PRENOTAZIONI DAL 9 SETTEMBRE 2022

Aperto, dalle ore 10 del prossimo 9 settembre, il canale telematico per prenotare il “Buono fiere” destinato alle imprese a parziale rimborso degli investimenti e delle spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. È quanto stabilisce il decreto direttoriale del 4 agosto 2022 pubblicato sul sito del ministero per lo Sviluppo economico, che delinea le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo. Si tratta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Aiuti” (articolo 25-bis, Dl n. 50/2022”) per favorire la partecipazione del mondo produttivo agli eventi fieristici internazionali svolti sul territorio nazionale. Il rimborso è pari al 50% delle spese agevolabili e fino a un massimo di 10mila euro. Il bonus può essere richiesto per gli eventi di settore tenuti dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Aiuti”) e fino al 31 dicembre 2022, compresi nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il “Buono fiere” verrà riconosciuto rispettando l’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura (34 milioni di euro per il 2022). Sarà inviato dal ministero all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda. Il contributo, specifica il decreto direttoriale, spetta per una o più manifestazioni fieristiche, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario ed è valido fino al 30 novembre 2022, termine entro cui il rimborso dovrà essere richiesto. L’aiuto economico riguarda, tra l’altro, le spese per l’affitto degli spazi espositivi, per assicurazioni e altri oneri obbligatori ai fini della partecipazione all’evento, per le attività promozionali a quelle relative al trasporto, per il noleggio di impianti nonché per l’impiego di personale a supporto dell’azienda. Nessun rimborso, invece per imposte e tasse. Rientra nell’agevolazione l’Iva, ma soltanto se costituisce un costo effettivo non recuperabile.

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